(Adnkronos) – A quanto si apprende mentre la riunione è ancora in corso, il cdm ha deciso di tenere il 22-23 marzo il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, fissando la consultazione per la data annunciata dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno. La data scelta però potrebbe cambiare se la raccolta di firme in corso per un nuovo referendum dovesse raggiungere quota 500 mila entro fine gennaio, dando luogo a un intervento della Corte costituzionale.  

“Nel prossimo referendum non si vota né a favore del governo Meloni né contro. Ci saranno altre occasioni per poter giudicare quel governo e le altre occasioni saranno le elezioni politiche del prossimo anno”, ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, intervenendo a Firenze all’iniziativa di Libertà Eguale ‘La sinistra che vota sì’. Barbera ha poi ricordato che i temi della riforma “appartengono a un patrimonio della sinistra e del centrosinistra”. Una riforma, ha aggiunto, che “non tende a delegittimare la magistratura”. 

Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti, riforma del Csm con la creazione di due diversi organi di autogoverno e istituzione di un’Alta Corte disciplinare. Sono i pilastri della riforma costituzionale della magistratura che sarà sottoposta a referendum confermativo.  

Il ddl “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” modifica alcuni articoli della Costituzione e prevede distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti istituendo due diversi organi di autogoverno: “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente” presieduti dal presidente della Repubblica. Secondo la riforma sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione. 

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal parlamento in seduta comune. 

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del parlamento o di un consiglio regionale.  

Altra novità è poi la creazione di “un’Alta Corte disciplinare” alla quale è attribuita la giurisdizione disciplinare verso i magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. L’Alta Corte è composta da quindici giudici: tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione e sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con specifici requisiti.  

La riforma prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte davanti allo stesso organismo, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.